Con la pubblicazione del D.L. 63/2013, che ha recepito la Direttiva Europea in materia di risparmio energetico degli edifici, si è introdotto l’obbligo della redazione dell’attestato di certificazione energetica degli edifici anche per gli immobili in locazione.In realtà è cambiato anche il nome del documento, modificato da attestato di certificazione energetica in attestato di prestazione energetica. Per il momento si tratta solo di una semplice modifica del nome, ma la sostanza è sempre la stessa. Quando usciranno le nuove linee guida nazionali con i nuovi parametri di riferimento, allora cambierà anche la sostanza. Però già questa modifica nel nome ha creato dei problemi, poichè alcuni notai non riconoscono più la validità dell’attestato di certificazione energetica, sostituito dall’attestato di prestazione. Ma servono de i tempi tecnici per aggiornare i vari programmi di calcolo, e poichè la sostanza del documento è invariata, e cambia solo il nome, ritengo che possano essere ancora considerati validi gli attestati di certificazione.
Come dicevo in precedenza, però la modifica più rilevante del D.L. 63/2013 è l’introduzione dell’obbligo dell’attestato anche per gli immobili in locazione. Con tale obbligo, perciò il lavoro per i tecnici certificatori energetici è aumentato in maniera considerevole, e di conseguenza i prezzi per la redazione dell’attestato si sono abbassati. Però attenzione ai ribassi eccessivi!!! L’attestato di prestazione energetica non è un documento da sottovalutare, perciò ecco qualche consiglio per evitare spiacevoli inconvenienti:
- innanzitutto diffidate di chi si propone di fare il certificato senza un sopralluogo!!! Il sopralluogo è fondamentale per il tecnico per capire le tipologie di pareti, i serramenti, i ponti termici presenti, l’impianto installato, ecc.;
- affidatevi a tecnici preparati, che hanno frequentato corsi specialistici in materia;
- assicuratevi che il certificato venga trasmesso alla Regione, attraverso gli appositi portali Regionali;
- verificate che il Tecnico Certificatore non abbia partecipato alla Progettazione/Realizzazione dell’opera ma sia completamente indipendente.
Queste sono solo delle piccole accortezze basilari, ma molto importanti. Tenete in considerazione che questo documento, ha una validità di ben 10 anni e viene allegato agli atti notarili di compravendita e in caso di certificazioni non veritiere l’acquirente potrebbe rivalersi attraverso accertamenti tecnici preventivi sul Tecnico Certificatore.
Fonte: Idea case