Lo scorso 14 Dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 22/11/2012 che modifica in parte le Linee guida sulla certificazione energetica degli edifici. Le novità principali sono:
1. Stop all’autodichiarazione fatta dal proprietario che l’immobile è in classe G;
2. E’ stata dettagliata la casistica degli edifici non soggetti a certificazione energetica;
3. Sono stati specificati i compiti degli enti tecnici quali CTI, ENEA, CNR;
4. E’ stato introdotto l’obbligo da parte degli amministratori di condominio di fornire ai certificatori il libretto di impianto e ogni altra informazione necessaria dal tecnico per redarre l’attestato.
Tra queste quattro novità sicuramente la più importante è la prima. Infatti l’autodichiarazione del proprietario è stata utilizzata molto in questi anni. L’ Unione Europea aveva avviato una procedura di infrazione contro il nostro paese proprio per questo motivo, non riconoscendo l’autocertificazione. Tale dichiarazione comunque valeva solo per effettuare il passaggio di proprietà, dato che per gli annunci immobiliari era obbligatorio indicare l’indice di prestazione energetica (come già spiegato in un altro articolo). Dal 14 Dicembre, fugando ogni tipo di dubbio, sarà necessario chiedere la consulenza di un tecnico abilitato e far redarre un certificato energetico. Restano validi i metodi semplificati, come il DOCET e il calcolo semplificato previsto dalle linee guida per gli edifici esistenti.
L’obbligo da parte degli amministratori di condominio di “collaborare” con il certificatore fornendogli il materiale necessario per redarre l’attestato è nato proprio per risolvere i problemi operativi riscontrati da molti certificatori nel caso di immobili con riscaldamento centralizzato.
Fonte: Idea case